No. Il fatto di essere superstiziosi non trova nell’ordinamento alcun tipo di tutela
Praticare il malocchio è reato? Chi è religioso non è molto incline ad accettare la scaramanzia (perché sarebbe un controsenso). Invece, chi ha una “fede tiepida”, o è ateo è più incline a credere nelle superstizioni e nella scaramanzia.
Da un punto di vista legale, praticare il malocchio a qualcuno è reato? I riti vudù (le famose bambole di stoffa puntellate di spilli), le pozioni magiche e le iatture possono in qualche modo avere a che fare con la legge laddove sortiscano preoccupazioni nella vittima? Il timore conseguente ad una fattura o a un rituale magico può essere oggetto di risarcimento?
Abuso della credulità popolare
L’articolo 661 del Codice penale prevede una sanzione amministrativa da 5mila a 15mila euro a carico di chi, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare. Solo a condizione che, dal fatto, possa derivare un turbamento dell’ordine pubblico. Quindi, in questo caso, il bene tutelato non è la salute o il patrimonio del singolo, ma la buona fede della collettività. Di conseguenza, l’illecito scatta solo quando la condotta viene praticata in pubblico.
Inoltre, affinché vi possa essere un abuso della credulità popolare è necessario un atteggiamento “malizioso” diretto ad ingannare la generalità dei cittadini, approfittandosi della mancanza di cultura, della scarsa intelligenza, della soggezione o inclinazione superstiziosa della gente. In secondo luogo, è necessario che dalla condotta derivi un pericolo non già per il singolo individuo ma per l’ordine pubblico.
Conclusione, la fattucchiera che pratica il malocchio non commette tale tipo di reato per due motivi: primo, perché per essere punibile dovrebbe agire in pubblico; secondo, perché questa si muove nella convinzione effettiva di poter incidere, con i propri sortilegi, sul destino della vittima e non con l’intento di spaventarla.
La minaccia di praticare il malocchio
Non è possibile parlare di reato di minaccia nei confronti della fattucchiera che promette di fare il malocchio al proprio rivale.
La minaccia scatta tutte le volte in cui l’evento prospettato da chi agisce dipende dalla condotta di quest’ultimo (ad esempio eventuali lesioni fisiche). La sfortuna, invece, è un evento casuale che non dipende dall’uomo. Quindi, augurare il male a qualcuno, e attivarsi per realizzarlo attraverso malocchio e altri riti magici, non ha alcuna incidenza causale sugli eventi.
Nessuno, quindi, potrebbe dare la colpa a uno iettatore (dal punto di vista giuridico) del fatto di essere caduto a terra o di aver subito un danno.
Il risarcimento del danno
L’articolo 2043 del Codice civile stabilisce che chiunque provoca un danno ingiusto ad altri lo deve risarcire.
Il semplice fatto di minacciare una persona di malocchio non può, però, comportare una responsabilità patrimoniale (e quindi un risarcimento) a favore di quest’ultima per lo stress e l’ansia ad essa arrecate. Il fatto di essere superstiziosi non trova nell’ordinamento alcun tipo di tutela. Inoltre, il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta umana, cosa che in questo caso non ricorre trattandosi di semplici minacce, non punibili in quanto non concretamente attuabili.